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    Marina di Sant'Elmo



    Marina di Sant’Elmo - Posti barca noleggio Cagliari

    La Marina di Sant'Elmo è un Marina Resort, situato nel Porto di Cagliari, crocevia per la navigazione sia mercantile che da diporto del Mediterraneo.
    Attiva da più di 15 anni, offre un ormeggio sicuro, in quanto protetta da diversi elementi strutturali che vanno a lenire gli effetti dei venti dominanti.
    La Marina è capace di offrire circa 300 posti e l'accesso da terra è delimitato in tutto il suo perimetro da recinzione; monitorata da sistema di videosorveglianza operativo 24 ore su 24.
    Il personale parla inglese e francese. La Marina è classificata come porto cardioprotetto: dispone infatti di personale qualificato per interventi tramite defibrillatore in casi di emergenza in mare o a terra.
    La Marina dispone di un'area scoperta di circa 10.000 mq dove vengono ricoverate, manutenzionate e riparate imbarcazioni con dislocamento fino alle 30 tonnellate.




    Orari


    Orari Apertura:
    Tutti i giorni 8:00 - 24:00




    Caratteristiche

    Aeroporto di Cagliari | Autogru | Banchina | Cantieristica navale | Ormeggio | Porto di Cagliari | Posti barca | Ricovero barche | Ristorazione |

    Approfondimenti


    Lo scrittore latino Solino narra nella sua opera De Mirabilus Mundi che la città di Caralis venne fondata dall'eroe Aristeo, figlio del dio Apollo e della ninfa Cirene, giunto in Sardegna dalla Beozia. Le prime tracce di insediamento nel territorio dell'attuale cagliaritano risalgono al 6000 - 4000 a.C. e provengono dalla grotta di Sant'Elia. La civiltà nuragica, che in Sardegna vede la luce a partire dalla prima metà del II millennio a.C. , è scarsamente rappresentata a Cagliari, probabilmente anche a causa del fatto che eventuali tracce sono state via via sommerse dalle tante "Caralis" e "Cagliari" che si succedettero nelle epoche successive. Krly o Karel sorse come emporio o stazione commerciale intorno al X secolo a.C. quando i navigatori fenici incominciarono a frequentare la zona del golfo degli Angeli. Krly divenne romana nel 238 a.C. quando la Sardegna venne occupata dall'esercito di Tiberio Sempronio Gracco. L'odierna città di Cagliari trae le sue origini dal trasferimento del suo cuore politico e religioso e militare nella rocca fortificata di Castel di Castro, edificata da un gruppo dai mercanti pisani nel 1216/17. La città era delimitata da possenti mura coadiuvate dalle torri dell'Elefante (edificata nel 1306/07) e di San Pancrazio (costruita nel 1304/05) che sovrastavano i rispettivi accessi di porta dell'Elefante e porta di San Pancrazio a cui si aggiungevano la controporta del Leone e la porta dell'Aquila. Il Quartiere fortificato della Marina costituiva il collegamento fra il quartiere Castello propriamente detto e il porto di La Pola, localizzato nel punto dove oggi si trova la Via Roma.

    Il porto fino all'unità d'Italia, era piccolo e separato dalla Via San Francesco da Paola (attuale via Roma) e quindi dalla città mediante delle mura. Con i lavori di fine ottocento, si allontanò la riva del porto dal quartiere Marina e vennero installati il molo della Darsena e quello Sanità (quest'ultimo ha preso il nome dal preesistente palazzetto chiamato Sanità, dentro il quale si controllavano le merci e gli animali arrivati in città, per contrastare il pericolo del diffondersi di epidemie). Dopo i pesanti bombardamenti che Cagliari subì nel 1943 (soprattutto il 28 febbraio), il porto era distrutto in varie parti, fra le quali la piccola stazione marittima. Così nel dopoguerra si decise di ampliare la zona portuale e si prese ulteriormente zona di mare, si ingrandirono i moli, e per fare una nuova carreggiata si demolì la Dogana. La Via Roma, la via principale del lungo porto, continua tuttoggi a rappresentare una delle passeggiate cagliaritane più frequentata, mantenendo il fascino archittetonico del tardo ottocento, fatta eccezzione per la presenza del palazzo moderno sede del Consiglio Regionale della Sardegna, sorto sulle macerie di palazzi storici caduti sotto il bombardamento dell'ultima guerra.
    Il Porto di Cagliari "oggi" è contenuto dalle due dighe foranee di levante e di ponente e si sviluppa da est dall'area definita "Su Siccu" per arrivare alla parte centrale e più antica di Via Roma e terminare nell'area di ponente dove è stata dislocata l'area peschereccia. C'è un'altra area, quella moderna, situata ad ovest oltre la diga di ponente e lo stagno di Santa Gilla, definita Porto canale di Cagliari, destinata ad attività commerciale ed industriale.

    Art.1 - Oggetto
    Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di comportamento che vincolano tutti coloro che utilizzano la concessione demaniale, le infrastrutture e i beni relativi assentiti alla Marina di Sant’Elmo S.r.l (di seguito denominata Società) operante in località “Su Siccu” – ex Darsena del Sale - dalla Autorità Portuale di Cagliari essenzialmente per attività di approdo turistico, rimessaggio a terra e relativi servizi.

    Art. 2 - Ambito di Applicazione
    Il presente Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi assentiti in concessione o che prestano la loro opera nell'ambito portuale.
    La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione.
    La Società si riserva di integrare e/o modificare il presente Regolamento per effetto di obiettive esigenze organizzative e gestionali non emerse o previste al momento della sua redazione iniziale. Si evidenzia che l’ultima versione valida è quella affissa nei locali della Direzione.

    Art. 3 - Responsabilità ed Obblighi
    I soggetti indicati all' Art. 2 sono tenuti alla stretta osservanza, delle norme del presente Regolamento e delle disposizioni impartite dalla Società, nonché della Legge, delle norme di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza, e sono responsabili, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse ed, in particolare, per i danneggiamenti provocati ad altre unità e/o strutture per causa di forza maggiore, da avverse condizioni meteo marine, da precario ormeggio e da ogni altra causa.
    Essi devono mettere in atto tutti i dispositivi idonei a proteggere le cose di loro proprietà da furti, danneggiamenti e simili.
    Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; la Società può disporre accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni alle Autorità competenti.
    La Società non risponde di eventuali furti, danneggiamenti, incendi, nonchè di ogni danno a persone o cose, che si dovessero verificare negli ambiti demaniali marittimi concessi, delle zone finitime, di gavitelli esterni ed a bordo delle unità da diporto.

    Art.4 - Direzione
    La Direzione del porto è affidata alla Società che la eserciterà a mezzo dei suoi legali rappresentanti, e/o da personale che potrà essere incaricato dai medesimi per singoli atti o tipologie oppure per mandato circoscritto nel tempo.

    Art.5 - Guardiania
    La Società si riserva di disporre, anche indirettamente, servizi di sorveglianza all’interno degli ambiti demaniali marittimi concessi anche attivando o consentendo l’attivazione di sistemi di videosorveglianza con eventuale registrazione delle immagini.

    Art.6 - Sanzioni
    A prescindere da eventuali autonomi provvedimenti dell' Autorità competente la Società, nella sua qualifica di esercente le funzioni di Direzione, e quale unico soggetto concessionario, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari a garantire l’osservanza del presente Regolamento e delle norme vigenti.
    Nei confronti degli inadempienti potrà adottare il provvedimento di sospensione dell’uso del posto barca ferma ogni azione di Legge.

    Art.7 - Combustibili e Relativa Prevenzione Rischi
    Il rifornimento deve avvenire solo attraverso gli impianti delle stazioni di servizio fisse ed autorizzate. Sulle unità in sosta il combustibile può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di Legge; nessun altro recipiente contenente combustibili deve essere lasciato a bordo.
    E' fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell'avviamento.
    I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; quando si lascia l’unità da diporto le bombole devono essere chiuse.
    Le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione.
    Tutte le unità che entrano nell’approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con la normativa vigente anche in materia di sicurezza. In caso di incendio, il responsabile dell’unità interessata dovrà impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo o comunque disponibili, provvedendo nel contempo ed il più rapidamente possibile ad inviare gli opportuni allarmi.

    Art. 8 - Divieti
    Nell’ambito delle aree e degli specchi acquei concessi è vietato, in particolare:

    - L’accesso agli estranei ai moli ed ai pontili di ormeggio, escluso ospiti e/o parenti accompagnati dal proprietario dell’unità da diporto;
    - Depositare o manipolare combustibili o comunque sostanze infiammabili;
    - Utilizzare sistemi di connessione alle colonne erogatrici di servizi non adeguati alla vigente normativa;
    - Occupare superfici e pontili con imbarcazioni, fuoribordo, attrezzi, materiali o cose;
    - Disperdere immondizia o sostanze inquinanti anche attraverso lo scarico dei reflui di bordo;
    - Effettuare balneazione ed immersioni, stazionare con le unità fuori dagli appositi spazi, oltre qualsiasi attività incompatibile con la sicurezza e le esigenze dell’approdo;
    - Lavare le unità con detergenti non biologici;
    - L’uso non giustificato di acqua;
    - Lasciare fuoribordo natanti di servizio o altro.

    Art. 9 - Lavori alle Unità da Diporto e Operazioni Varie
    Chiunque intenda eseguire interventi manutentivi, riparativi od altro alle unità da diporto ed alle loro dotazioni, all’interno delle aree di cui all’art. 1, deve obbligatoriamente richiedere a propria cura e spese l' intervento di Ditte indicate dalla Società .
    Ogni operazione di varo, alaggio, rimessaggio deve essere richiesta alla Direzione che si riserva di effettuarla, direttamente o indirettamente, a spese del committente.

    Art.10 - Assegnazione ed Uso Posti Barca
    L’assegnazione dei posti barca avviene appena questi si rendono disponibili ed è strettamente personale.
    Le misure delle unità ammesse non devono superare come lunghezza e larghezza quelle previste per le categorie dei relativi posti barca. Le misure dichiarate dal richiedente all’atto della assegnazione dei posti barca devono essere intese in lunghezza e larghezza secondo la dicitura “fuori tutto”. Non sono ammessi limiti di tolleranza.
    L’assegnazione dei posti barca e l’esercizio dei diritti conseguenti – compresi quelli riferiti alla durata contrattuale del rapporto di uso dello stesso posto barca, normalmente della durata di anni 1, salvo proroga, ed eventuali eccezioni per motivate più brevi vigenze contrattuali - è strettamente dipendente dalle misure suindicate dichiarate che la Direzione si riserva di verificare in tempi anche successivi e comunque quando lo ritenga opportuno.
    La proprietà dell’imbarcazione ed i dati relativi alla stessa sono rilevati dai documenti di Legge della medesima, per i natanti il titolo di proprietà ed i dati degli stessi dovranno essere corredati da idoneo documento.
    E' fatto obbligo, al proprietario dell'unità da diporto, di presentare alla Società fotocopia di documento di identità in corso di validità e del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.
    Il posto barca può essere variato a discrezione della Direzione in caso che la variazione sia dettata da motivi di sicurezza, il costo della operazione sarà a carico del proprietario dell’unità da diporto.
    Le unità da diporto che ormeggiano senza titolo possono essere rimossi a rischio e spese dei proprietari; la loro restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione, rimessaggio, risarcimento danni eventualmente causati ferma ogni azione di Legge.

    Art. 11 - Posti in Transito
    Le unità “in transito” in attesa di assegnazione di un posto di ormeggio, dovranno sostare fuori dall’approdo al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio alle manovre, facendone preventiva richiesta alla Direzione.
    L’utente in transito, appena ormeggiato nel posto assegnatoli, dovrà presentarsi con i documenti di Legge negli uffici della Direzione al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere la fruizione dei servizi portuali, previo pagamento anticipato dei corrispettivi calcolati per l’intero periodo di sosta.

    Art. 12 -Titolare di Posto Barca e Subentro
    Non è consentito cedere o locare il posto barca assegnato.
    La vendita della unità da diporto non dà diritto al compratore di subentrare nell’uso del posto barca.

    Art. 13 - Modalità di manovra e di ormeggio
    Nell’ ambito dell’ approdo la velocità massima consentita è di 3 nodi.
    Tutte le manovre eseguite all’interno dell’approdo devono essere finalizzate esclusivamente all’ingresso o all’uscita dal medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da non intralciare gli specchi acquei e, comunque, nella massima salvaguardia della incolumità di persone e cose. In caso di avverse condizioni meteo marine e/o quando la Direzione lo ritenga opportuno le unità da diporto avranno, in base all’attuale disponibilità del servizio, l’ausilio di un’ormeggiatore/rimorchiatore con addebito all’utente del costo relativo.
    Tutte le unità devono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature di ormeggio predisposte dalla Società;
    I proprietari delle unità da diporto restano responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.
    I cavi di nylon autoaffondanti (“trappe”), predisposti dalla Società, devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto. E’ vietato avvolgerli alle bitte e alle gallocce di bordo. Ogni utente assicurerà agli anelli del pontile idonei cavi di ormeggio (non forniti dalla Società), e solo questi ultimi verranno assicurati alle sistemazioni di bordo.
    Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione con riferimento al molo in cui essa è ormeggiata; pertanto egli è obbligato a proteggerla anche con adeguati e sufficienti parabordi.
    Non è consentito di utilizzare come parabordi strumenti non realizzati esclusivamente per detta funzione.
    Alle unità a vela che restano ferme in porto, inoltre, è fatto obbligo di legare le drizze delle manovre correnti.
    In caso di mancata osservanza dei suindicati obblighi la Direzione potrà sollecitare gli occupanti l’imbarcazione ad eseguirli; in loro assenza la stessa potrà eseguirli addebitando al proprietario il costo relativo.

    Art 14 - Accesso ai Posti Barca a Terra
    Al fine di rendere più efficaci i servizi di cui agli Artt. 5, 7, 8 e 9 la Direzione regola l’accesso alle unità da diporto rimessate determinando modi e orari per le sole persone autorizzate.
    Le unità non dovranno contenere beni facilmente asportabili.

    Art. 15 - Servizi
    I servizi sono destinati agli assegnatari dei posti barca, ai loro familiari ed ospiti. L’accesso e la fruizione degli stessi da parte di terzi deve essere autorizzata dalla Direzione. A ciascuna unità ormeggiata spetta, nelle apposite colonnine presenti nei pontili, il prelievo di acqua (non garantita per uso potabile) e l’erogazione di energia elettrica.
    L’erogazione dei servizi potrebbe subire interruzioni per esigenze funzionali, di sicurezza o per causa indipendente dalla volontà della Società.

    La Marina è costituita da cinque pontili galleggianti e da una banchina, per un totale complessivo di oltre un chilometro di attracco, capace di offrire circa 300 posti barca. Gli ormeggi sono dotati di 63 colonnine eroganti acqua potabile e corrente elettrica fino a 12 Kw.
    La Marina di Sant’Elmo è protetta da diversi elementi strutturali (diga Foranea, Pennello Sant'Elmo) che vanno a lenire gli effetti delle raffiche di vento, specialmente dei venti dominanti di WNW (ponente – Maestrale): nei momenti di massima intensità (circa 70 knots), nei punti più esposti, tali fattori riducono l’altezza dell’onda del 50%, mentre nei punti meno esposti (circa il 70% della superficie complessiva della Marina), gli effetti sono pressoché nulli.

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    La Marina di Sant’Elmo con i suoi 300 posti barca e gli elementi strutturali che la proteggono dai venti dominanti offre un ormeggio comodo e sicuro per i natanti da diporto.
    La posizione privilegiata a pochi passi dal centro di Cagliari offre la possibilità di visitare comodamente la città godendo di tutti i servizi a disposizione dei soci.

      Marina di Sant'Elmo - P.I. 02557990922 - Marketing: Studio Lomax, Copyright 2024 - Policies

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